• autore: Gianluca Pomante
  • data: agosto 2000

Sogni virtuali e bollette reali

Fin dagli inizi della diffusione di massa dei collegamenti ad Internet il ciberspazio è stato considerato un "luogo di perdizione" nel quale il navigatore può trovare migliaia di immagini, filmati, disegni, ecc. di uomini e donne, più o meno giovani, poco o per nulla vestiti, sovente impegnati in movimenti sussultori ed ondulatori non derivanti da moti tellurici.

Ovviamente Internet non è solo questo; recenti statistiche hanno, anzi, dimostrato che la "passione" per i siti erotici e pornografici dei navigatori va diminuendo, mentre aumenta l'interesse per le informazioni e per i servizi che la Rete offre, con caratteristiche proprie e peculiari che ne fanno un eccezionale strumento di comunicazione.

I siti a luci rosse, in ogni caso, restano tra i più frequentati, nonostante molti di essi siano a pagamento. Le offerte comuni a molti siti comprendono gallerie fotografiche, filmati, collegamenti a web cam per visioni dal vivo, brani da leggere, chat line per collegarsi e parlare tra utenti o con uomini e donne pagati dall'azienda. Fino a quando il versamento della quota di adesione ai servizi erogati dal sito avveniva tramite carta di credito il problema più rilevante, per gli utenti, era l'eventuale addebito non autorizzato di ulteriori somme, inconveniente (non sempre frutto del caso) al quale, tuttavia, è piuttosto facile dare soluzione con l'attivazione della procedura di contestazione dell'estratto conto. Tale sistema di pagamento consente anche di tenere sotto controllo eventuali ragazzi precoci o particolarmente smaliziati, che potrebbero utilizzare la carta di credito dei genitori per accedere anzitempo a qualche banca dati riservata agli adulti. In ogni caso il danno è minimo, poich´ il costo dell'abbonamento a tali siti ammonta in genere a pochi dollari al mese.

Da qualche tempo, invece, anche a causa delle numerose contestazioni avanzate dagli utenti circa la regolarità degli estratti conto periodici delle carte di credito (circostanza che ha indotto, ad esempio, l'American Express a rifiutare il convenzionamento con le aziende che gestiscono i siti erotici), si sta diffondendo un nuovo sistema di pagamento che spesso rasenta l'illegalità e che alcune volte è invece chiaramente inquadrabile nella fattispecie di reato della frode informatica (art. 640 ter c.p.).

Il metodo adottato si basa sulla connessione diretta tra il computer dell'utente e il server dell'azienda che gestisce il sito a luci rosse. Le aziende, tramite il sito Internet (sul quale sono solitamente fruibili solo alcuni servizi e in quantità limitata), invitano l'utente interessato alla visione di materiale erotico o pornografico a scaricare ed installare sul proprio computer un software che, secondo quanto evidenziato nelle pagine promozionali, migliorerebbe la connessione, consentendo velocità maggiori rispetto a quelle tradizionali di Internet.

Il codice eseguibile è solitamente contenuto nel file "dialer.exe", che tuttavia viene spesso rinominato per associarlo più facilmente al sito dal quale viene scaricato. Questo programma, se installato, crea una nuova connessione di accesso remoto che viene configurata come predefinita e compone ad ogni avvio del browser un numero internazionale che connette il computer dell'utente ad una linea telefonica privata, per l'utilizzo della quale il costo varia da 1500 a 5000 lire al minuto. Il funzionamento è analogo a quello dei servizi Audiotel, individuati dai prefissi 166 (già 144) contro i quali, in passato, si sono scagliati con successo anche importanti personaggi dello spettacolo, proprio per chiedere una maggiore trasparenza ed informazione circa i costi della connessione. Trasparenza e informazione che non sono certamente la regola per quanto riguarda i collegamenti qui esaminati.

Innanzitutto, trattandosi di contratti stipulati a distanza, essi sono soggetti all'applicazione ed al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 185/99, in materia di tutela del consumatore. In particolare, cosa che quasi mai avviene, l'utente dovrebbe essere adeguatamente informato sulle caratteristiche del servizio, sul relativo costo, sui dati del fornitore, sulle modalità di esercizio del diritto di recesso, ecc. Inoltre, dal punto di vista strettamente penalistico, l'utente dovrebbe soprattutto essere preventivamente informato del funzionamento del programma di connessione, il quale, andando ad alterare il normale funzionamento dell'elaboratore all'insaputa ed in danno dell'interessato e a vantaggio del fornitore del servizio, potrebbe concretizzare l'ipotesi di reato di cui all'art. 640 ter c.p. (Frode informatica). La scarsissima informazione e trasparenza di molti siti (nei quali le informazioni relative al collegamento, ove presenti, sono in genere visualizzate con font microscopici) non rende certamente agevole la comprensione delle caratteristiche del servizio.

E i conti telefonici - ammontanti a svariati milioni di lire - che in questi giorni la Telecom sta recapitando agli incauti utenti di tali servizi dimostrano che la percezione del problema da parte del navigatore comune è decisamente scarsa.