- autore: Claudio Girardi
- data: luglio 2000
E- Commerce E-business
nuove opportunità per la piccola e media impresa veronese
Se ne è parlato recentemente in un convegno presso la Fiera di Verona alla presenza di un folto pubblico.
Il
commercio elettronico è stato parificato alla rivoluzione copernicana. La rete Internet consente, infatti, un
collegamento simultaneo ed una presenza costante sui mercati di oltre 240 paesi del mondo. Il relativo giro
d'affari risulta imponente.
Massimo Ferro, Presidente della CCIAA di Verona ha presentato la "new economy" come la nuova sfida che le imprese veronesi dovranno affrontare nei prossimi anni. "Si dovrà fare sistema - dice Ferro - fra le Associazioni, gli Enti pubblici, e le imprese in modo da non trovarci impreparati in un prossimo futuro, dove in Europa saranno effettuate transazioni per oltre 50 miliardi di Euro ed il dato, secondo le stime è destinato a moltiplicarsi rapidamente sino ad arrivare ad oltre 350 miliardi nel 2003."
Nel nostro paese sono stati spesi 116 miliardi nel 1998, 455 miliardi nel 1999 e, per l'anno 2000 si stimano
transazioni per 1.500 miliardi di lire.
Le imprese italiane che si sono attivate, secondo i dati raccolti da Infocamere sono già 76.656, di queste solo
24.065 dispongono di un sito Internet.
Queste ultime hanno dovuto affrontare diversi problemi sia dal punto di vista giuridico, fiscale e tecnico.
Il convegno ha preso in esame tutti questi punti e ne ha discusso con professionisti veronesi. L'avvocato Santosuosso ha affrontato le principali questioni giuridiche che sorgono nell'avvio o nella concreta attivazione o nel rafforzamento di un sito per il commercio elettronico di prodotti. L' e-commerce è intesa come l'attività imprenditoriale svolta in rete per la vendita di prodotti (nei confronti dei consumatori), mentre l'e-business è intesa come l'attività imprenditoriale svolta in rete ed esclusivamente rivolta e svolta nei confronti di imprenditori ( cioè il commercio tra imprese).
Ai contratti conclusi via Internet con i consumatori si applicherà il D.Lgs 22 maggio 1999 n. 185 e residualmente il D.LGS 50/1992 che prevedono che il consumatore debba ricevere alcune preventive informazioni prima della conclusione del contratto ( identità ed indirizzo del fornitore, esistenza del diritto di recesso, modalità di pagamento, etc.), altre informazioni sono dovute al consumatore al momento dell'esecuzione del contratto e dopo la consegna del bene è prevista la possibilità di recedere dal contratto stesso.
Alla seconda tipologia di contratto (ovvero business to business ) si potrà invece applicare la direttiva della Commissione del 5 maggio 2000 che prevede l'obbligo di fornire informazioni generali, di effettuare la comunicazione commerciale e l'obbligo di fornire informazioni specifiche sulle varie fasi della conclusione del contratto.
Ai fini delle imposte dirette e indirette il compito di chiarire le idee al pubblico è stato lasciato al dott. Luigi Belluzzo,
commercialista di Verona.
Al riguardo è stato sottolineato che l'Iva per le transazioni effettuate via Internet è nella misura del 10 per cento (per
le imprese che operano oltre al 50 per cento in Internet), l'Iva è al 10 per cento ed al 4 per cento per i servizi di
connessione delle imprese e dei privati.
E' stato inoltre sottolineato l'obbligo per la pubblica amministrazione di approvvigionarsi almeno al 10 per cento
con contratti informatici.
Al convegno sono state inoltre affrontate concrete esperienze di quelle imprese che hanno attivato ed ora effettuano attività di commercio elettronico, con particolare evidenza alle soluzioni adottate.

